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Vulnerabilità e gratuito patrocinio: la ragionevolezza della presunzione

Aggiornamento: 3 apr 2021


In un periodo di particolare attenzione nei confronti dei fenomeni di femminicidio, violenza domestica e violenza di genere, nel corso del quale è intervenuta la tanto attesa L. n. 69/2019 (cd. Codice rosso), con l’intento di accentuare l’effettività della tutela, non poteva mancare un rafforzamento della tutela anche sul piano processuale.

Come è noto, già l’art. 76, comma 4-ter[1], del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”), prevede, a prescindere dal reddito, l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato per particolari reati previsti dalla norma stessa (si tratta delle fattispecie contemplate agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis e, ove realizzati in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, dott. Mario Parisi, con ordinanza del 13 dicembre 2019 ha sollevato, tuttavia, questione di legittimità costituzionale del menzionato comma 4-ter in relazione agli artt. 3 e 24, co. 3 Cost.[2] .

In particolare, nell’ambito del procedimento penale RGNR n. procedimento penale n. 7237/016, per

il reato di cui all'art. 609-bis c.p., il difensore della persona offesa presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non rendendo la dichiarazione, di norma obbligatoriamente richiesta, contenente l’indicazione delle condizioni reddituali del richiedente. Il giudice, con ordinanza interlocutoria notificata al difensore, lo invitava ad integrare l’istanza di ammissione al beneficio con le condizioni reddituali e patrimoniali dell’istante. Ma il difensore non ottemperava alla sollecitazione del giudice e, in data 3 ottobre 2019, depositava una nota in cui osservava come l’art. 609-bis c.p., oggetto del procedimento pendente fosse “tra quelli per i quali il patrocinio a spese dello Stato è sempre concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali”.

Analizzando la letta della norma, il difensore ha considerato come, al di là della locuzione “può concedere” in essa inserita, manchi al giudice ogni discrezionalità valutativa in merito alla concessione del beneficio domandato dall’istante[3].

Il Giudice, contestando le motivazioni addotte dal difensore, ha considerato la procedura instaurata dalla difesa con il deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, non possa essere definita senza aver risolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui esso, ad avviso della prevalente giurisprudenza, dispone automaticamente l’ammissione al beneficio delle persone offesa da particolari reati, senza valutare le condizioni reddituali delle stesse.

Nella sentenza, sul punto, si legge:


“l rimettente assume il contrasto della disposizione censurata con l’art. 3 della Costituzione in quanto istituisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico; nonché con l’art. 24, terzo comma, Cost., in quanto l’ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati porta a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia”.

Con la recentissima sentenza n. 1/2021, la Consulta ha confermato che, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, la presunzione legislativa non presenta profili di illegittimità costituzionale e può ritenersi del tutto conforme al parametro della ragionevolezza quando vi sia “solida rispondenza all’id quod plerumque accidit”.

Sul tema dell’irragionevolezza delle presunzioni assolute, la Corte ha osservato che esse sono censurabili quando sono arbitrarie e non rispondo a dati esperienziali generalizzati.

Il giudice rimettente, ad avviso dei Giudici costituzionali, non avrebbe colto la ratio della presumtio legis de qua che non è una presunzione di non abbienza delle persone offese dai reati indicati dalla norma censurata ma concerne la verifica, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, della vulnerabilità delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter, circa la quale esistono numerosi dati esperienziali, derivanti da studi e da esperienze concrete e che ben possono essere posti a fondamento della presunzione, rendendola ragionevole.

Inoltre, con riferimento al richiamo da parte del GIP di Tivoli all’art. 24, co.3 Cost., dato che tale norma ha voluto costituzionalizzare il diritto alla difesa per i non abbienti, sarebbe assurdo utilizzarla come limite per la tutela dei diritti dei cittadini.

In conclusione, la questione sollevata dal GIP di Tivoli è stata dichiarata non fondata, in modo da mettere in evidenza, ancora una volta, come si voglia mostrare attenzione allo stato psicologico che può conseguire a determinati reati, per fare in modo che tutti abbiano il coraggio di denunciare e che la macchina giudiziaria possa operare nel modo più efficace possibile per la loro repressione.

[1] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119. [2] N. 48 Ordinanza (Atto di promovimento) 13 dicembre 2019- Ordinanza del 13 dicembre 2019 del G.I.P. del Tribunale di Tivoli sull'istanza proposta da C.A.. Patrocinio a spese dello Stato - Persona offesa dai reati indicati all'art. 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - Ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 76, comma 4-ter. (20C00090), al sito: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/27/20C00090/s1. [3] A sostegno di detta tesi, il difensore ha ripreso la Corte Cass., Sez. IV, sentenza 15 febbraio 2017, n. 13497, che ha enunciato i medesimi principi.


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