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La liquidazione controllata

  1. La natura dell'Istituto

    La liquidazione controllata ha sostituito la "liquidazione del patrimonio" di cui alla L. 3/2012.

    La ratio dell'istituto, in parte diversa da quello del precedente, è ben spiegata nella relazione al C.C.I.I.,

    ove si legge "La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza”, con la precisazione che “Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale"(pag. 205 Relazione illustrativa al C.C.I.I.).



Quindi, se sei un imprenditore minore o una persona fisica, oltre, rispettivamente, al concordato minore o alla ristrutturzione dei debiti del consumatore, potrai optare per la liquidazione controllata.


Per accedere alla liquidazione controllata è, innanzitutto, fondamentale presentare una domanda al tribunale. Sarà il giudice a valutare la situazione finanziaria dell’azienda e a decidere se avviare il procedimento. Chi sono i soggetti legittimati a proporre la domanda?

a. Il debitore. In tal caso la domanda andrà accompagnata da una relazione dell'OCC che dia atto dell'accertamento della completezza della documentazione apposta dal debitore a fondamento della propria domanda.

L'OCC non ha la funzione di decidere insieme al debitore se e come agire -nonostante spesso questo ruolo sia implicitamente inteso. Il debitore potrà piuttosto essere assistito da un Avvocato (advisor) con cui raccogliere la documentazione completa sulla base della quale presentare la proposta. Il gestore nominato dall'OCC dovrà attestare la completezza e veridicità della documentazione allegata (ferma restando la responsabilità del debitore per le proprie dichiarazioni).

b. Il creditore. Una novità dell'istituto in parola è quella per cui l'apertura della liquidazione controllata può adesso essere richieta anche dai creditori. Il 2° comma dell’art. 268 CCII, infatti, dispone testualmente: “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. (…)”, con la precisazione che “(…) non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”.

2. La procedura: dalla sentenza di apertura all'esdebitazione

Se il tuo progetto di liquidazione viene accettato, tu o la tua società sarete sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Questo professionista avrà il compito di istituire un piano di liquidazione che possa garantire il pagamento delle obbligazioni aziendali, cercando di massimizzare il valore dei beni in uscita. È qui che entra in gioco anche l’importanza di una buona comunicazione: mantenere informati i tuoi creditori e gli eventuali dipendenti sarà essenziale per gestire la situazione con trasparenza e correttezza.

Infatti, l'aertura della liquidazione controllata non determina ex l'esdebitazione.

Ai sensi dell’art. 270, comma 5, CCII trovano applicazione (i) l’art. 143 CCII, che determina, all'aertura della liquidazione controllata, (i) l’interruzione dei rapporti processuali pendenti; (ii) l’art. 150 CCII che dispone il blocco di tutte le azioni esecutive e cautelari anche dei creditori con causa o titolo successivo al momento dell’apertura della liquidazione controllata; (iii) l’art. 151 CCII che prevede l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che ogni credito, anche quello esentato dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, deve essere accertato dagli organi della procedura secondo il procedimento di accertamento del passivo.

Ma l'esdebitazione arriva dopo 3 anni.

Le pronunce giurisprudenziali di merito hanno, invero, parlato di “dicotomia interna alla procedura di liquidazione controllata”, atteso che l’acquisizione della massa si scontra con il limite temporale, fissato in 3 anni, mentre l’attività di liquidazione dei beni e il riparto conseguente non può concludersi prima dell’esdebitazione, potendo però proseguire senza limiti di tempo.

Se ne desume, dunque, che la liquidazione deve durare almeno 3 anni.

  1. Presupposti per l'esdebitazione

L’esdebitazione opera qualora, dopo tre anni dall'apertura:

  • venga emesso il provvedimento di chiusura della procedura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura;

  • il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sta intervenuta la riabilitazione; se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;

  • il debitore non ha distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto redendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

  • il debitore non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

  • il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;

  • il debitore non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

  • il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Non costituisce, invece, una condizione per ottenere l’esdebitazione l’aver soddisfatto almeno in parte i creditori anteriori nell’ambito della procedura di liquidazione controllata.

All'udienza fissata per l'esdebitazione sono valutati i detti presupposti e l'OCC renderà un parere in merito al comportamento del debitore. E' importante evidenziare al proposito che il nuovo C.C.I.I. non parla più espressamente di meritevolezza, richiedendosi unicamente l'assenza di dolo o colpa grave.

  1. Casi concreti

In conclusione, se stai pensando di optare per la liquidazione controllata, ricorda che può essere un passo fondamentale per gestire la crisi in modo responsabile.

Essa può valere tanto per le imprese minori che per le persone fisiche. Faccio specifico riferimento, a tale ultimo proposito, a un caso che ho affrontato e si è chiuso di recente, costituendo una soluzione importante per tre soggetti che avevano perso la speranza di liberarsi dai debiti



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