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SCOPRI COME TUTELARE IL TUO DIRITTO ALL’ASSISTENZA

L’assistenza per i disabili e per coloro che col tempo sono diventati inabili al lavoro è per lo Stato un obbligo. Ecco come tutelare il

relativo diritto con una probabilità di vittoria vicina al 100%


  • Breve guida alle prestazioni assistenziali e previdenziali Breve introduzione all’argomento dei sussidi previdenziali e assistenziali, con l’indicazione dei presupposti per accedervi e degli importi aggiornati al 2024

  • Sempre a fianco al cittadino Descrizione del procedimento che il cittadino che si trovi insoddisfatto dell’esito dell’esame svolto dalla Commissione Medica Inps può seguire per far valere le proprie ragioni

  • Statistiche di vittoria: risultati che parlano Alcuni dati statistici ed esempi concreti

1.Breve guida alle prestazioni assistenziali e previdenziali

Le prestazioni previdenziali e assistenziali sono cruciali nel garantire il sostegno finanziario e l’assistenza necessaria a individui e famiglie in difficoltà.

Le prestazioni previdenziali sono basate sul contributo dato dai lavoratori nel corso della propria vita lavorativa. Esse includono: pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità e pensioni superstiti. Le prestazioni previdenziali sono finanziate con i contributi previdenziali pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro degli stessi negli anni precedenti.

Le prestazioni assistenziali sono destinate a individui o famiglie in situazioni di bisogno economico, indipendentemente dai contributi previdenziali. Esse includono assegni per il nucleo familiare, sussidi per l’alloggio, sussidi per l’assistenza sanitarie altri benefici mirati ad offrire assistenza a chi ne ha bisogno. Le prestazioni assistenziali sono finanziate attraverso il bilancio dello Stato o altre forme di finanziamento pubblico.

La pensione di invalidità civile o inabilità ha carattere assistenziale, slegato da un rapporto assicurativo, spettano a tutti i soggetti a condizione che sussista un determinato requisito reddituale.

Invece, l'assegno ordinario di invalidità (AOI) previsto dalla legge 222/1984 per chi ha dei versamenti contributivi (inabilità previdenziale), si fonda sul rapporto previdenziale con un ente assicuratore (di regola l'Inps), alimentato dai versamenti contributivi effettuati dall'assicurato non hanno vincoli di reddito.

Nel 2024, le pensioni e gli assegni di invalidità e inabilità hanno subito importanti aggiornamenti. Le pensioni sono state ricalcolate in modo da riflettere l’aumento del costo della vita, garantendo importi più adeguati e stabili per i beneficiari. Queste novità rappresentano un progresso significativo per quanto riguarda un ulteriore miglioramento della qualità della vita dei beneficiari.

In particolare, le pensiondi invalidità ed inabilità, quali prestazione assistenziali, richiedono che il reddito non superi una certa soglia (19.461,12 euro per il 2024). Agli invalidi civili può essere attribuita, in aggiunta alla pensione, l’indennità di accompagnamento, spettante a coloro per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Per tale ultima prestazione assistenziale, non si guarda al requisito reddituale del richiedente.

La pensione di inabilità permanente al lavoro è concessa in caso in cui vi siano, oltre alla assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, cinque anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente alla domanda. Tuttavia, la stessa pensione di inabilità, è erogata anche a quei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Una volta superati i 67 anni, i sussidi di natura assistenziale di cui si è detto possono convertirsi – su richiesta- in pensione sociale, andando ad integrare la pensione di vecchiaia.

2. Sempre a fianco del cittadino

Il primo presupposto per il riconoscimento di una delle indennità previdenziali/assistenziali di cui al paragrafo precedente è il verbale di accertamento della Commissione Invalidi Civili, Handicap, Cecità, Sordità e Disabilità Inps competente per territorio, che riconosca una determinata percentuale di invalidità.



Al fine di ottenere la visita dinnanzi alla detta Commissione, il privato, dopo aver richiesto al proprio medico di base di rilasciare apposito certificato, potrà far domanda direttamente dal proprio cassetto fiscale, ovvero rivolgendosi ad un Caf o a un patronato (Le modalità operative e di caricamento per l’invio dei documenti sono illustrate nel messaggio 1° ottobre 2022, n. 3574).

Il privato si reca, in genere, alla visita in esame da solo e portando con sé una documentazione medica pregressa non sempre necessaria. In questo modo, a seguito della visita, la Commissione potrebbe accertare una situazione sanitaria diversa da quella effettivamente sussistente.

Ma cosa può fare a questo punto il cittadino?

Può prendere il verbale di accertamento della Commissioni che gli sarà notificato a casa dopo circa un mese dalla visita e impugnarlo. Si introduce allora il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., ossia una forma peculiare di accertamento tecnico preventivo finalizzata ad avere un previo provvedimento attestante un certo stato di invalidità/inabilità, eventualmente poi utilizzabile in un giudizio di merito.


Il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. per richiedere prestazioni previdenziali deve essere proposta, pena decadenza, entro 3 anni dalla ricezione della domanda. Mentre, per quanto concerne le provvidenze assistenziali, trova applicazione l’articolo 42, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), che così testualmente statuisce: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.

NON SERVE PIU’ l’esperimento di un previo ricorso amministrativo e si può procedere subito con il ricorso al Giudice, risparmiando tempo prezioso. Infatti, nonostante l’Inps continui a sollevare l’eccezione della mancata previa presentazione del ricorso amministrativo, l‘art. 42, co. 3, legge 24 novembre 2003, n. 326 ha soppresso tutte le disposizioni in materia di ricorso amministrativo.

Inoltre, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere infondata l’artificiosa eccezione di improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa sollevata dall’Inps nei procedimenti giudiziali ex art. 445 bis c.p.c. avverso il verbale di accertamento medico-legale di revisione recante l’insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa economica all’avente diritto (così,Corte di Cassazione 4788/2019).

Col ricorso, parte ricorrente può produrre tutte la documentazione medica dalla quale si possano derivare informazioni in merito alla percentuale di invalidità/inabilità, diversa da quella rilevata dalla Commissione dell’Inps, la quale non ha, magari, preso in considerazione/conosciuto determinati documenti.

A seguito del ricorso, ove esso sia tempestivo e fondato ne merito, il Giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio incaricato di visitare il ricorrente in modo da accertare lo stato di salute dello stesso. Le parti possono nominare un loro CTP. Nella maggior parte dei casi, un CTP è nominato dall’Inps mentre, la presenza del legale, può spesso evitare la nomina di un CTP da parte del ricorrente, con il risparmio delle relative spese.

A seguito dell’esame -al quale ritengo appunto personalmente che sia importante anche la presenza del legale- il C.T.U. dispone una bozza di relazione che, con eventuali integrazioni delle parti, diventa la relazione definitiva. Le parti hanno 30 giorni dal deposito per presentare osservazioni, decorsi i quali decorrono 30 giorni per il giudice per omologare il detto verbale, così cristallizzando l’accertamento.

Quando il Giudice omologhi l’accertamento del CTU questo va a sostituire il precedente accertamento dell’Inps, con la possibilità per il ricorrente di richiedere la prestazione che gli è stata riconosciuta e di chiedere eventualmente gli arretrati.

3. Statistiche di vittoria: risultati che parlano.

Quelle spese fin ora sono soltanto parole, ma è ora di venire ai FATTI.

Sono, purtroppo, numerosi i casi in cui i verbali dell’Inps non hanno accertato lo stato reale di invalidità/incapacità ad occuparsi di se stessi dei cittadini e moltissimi sono, quindi, i casi che mi sono trovata ad affrontare.

Su un complesso di 15 cause ne ha concluse vittoriosamente 14, soltanto in quanto per una di queste cause era intercorso troppo tempo tra la notifica del verbale Inps e la proposizione del ricorso. Si può quindi parlare di una percentuale di vittoria vicina al 100%.

In particolare, nei primi mesi del 2024 ho già vinto 2 cause che potrebbero riflettere le esigenze di alcuni lettori e che, dunque, si ritiene interessante descrivere.

Per entrambi i casi, i soggetti interessati hanno richiesto e ottenuto il contributo per inabilità lavorativa.

Nel primo caso, come richiesto da questo difensore con ricorso del 28.9.23 e dimostrato tramite il procedimento descritto, il C.T.U. ha riconosciuto, con relazione del 13.3.24, l’inabilità lavorativa a far data dalla domanda giudiziaria –rigettando, comunque, la richiesta dell’Inps di escludere tale riconoscimento.

Nel secondo caso, a seguito di ricorso presentato da questo legale del 14.11.23, il C.T.U., con relazione definitiva del 25.3.24, ha riconosciuto la decorrenza dell’inabilità dal 1984,con la possibilità per la persona interessata di chiedere gli arretrati.


Il Giudice, ritenendo assolutamente giustificate le valutazioni dei rispettivi C.T.U., ha omologato entrambi i verbali (omologa primo verbale; omologa secondo verbale), riconoscendo, così, il diritto fatto valere dai ricorrenti.




Entrambi questi soggetti, come molti altri, se non avessero agito per far valere le proprie ragioni, avrebbero accettato la decisione dell’Inps non necessariamente sufficiente per offrire un’assistenza piena al loro stato di salute.

C’è sempre più interesse per la tutela delle persone con disabilità o per quelle persone che dopo aver lavorato tanti anni, a seguito di un incidente o di una malattia o semplicemente del progredire dell’età, sono divenute inabili al lavoro.

A maggior ragione per questo, mi impegno, come legale, a pormi direttamente a fianco di questi soggetti bisognosi di tutela, seguendoli in tutte le fasi della procedura, compresa quella di visita innanzi al CTU. Questo modus operandi ha dato, fino ad ora, ottimi risultati.



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