Sentenza Giudice di Pace di Torino n.700/2021
La questione concernente l’obbligo di assicurare i veicoli a motore può talvolta creare confusione agli automobilisti. Infatti, se è evidente che sussiste un tale obbligo nel momento in cui un veicolo si trova in circolazione, maggiormente discussa è la sua sussistenza nel caso in cui esso sia lasciato per lungo tempo in sosta.
Ai sensi dell’art. 193, co. 1 C.d.S.: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”
La stessa espressione "in circolazione sulla strada" è di per sè controversa; ma essa è stata, comunque, il più delle volte, interpretata dalla giurisprudenza facendovi rientrare tanto i veicoli in movimento che quelli in sosta, purchè su strada pubblica.
Nel caso qui riportato, che si è concluso con la sentenza favorevole al mio Cliente, lo stesso aveva lasciato il veicolo, ormai inutilizzabile (paraurti dissestati, perdita di olio, mancanza di uno specchietto, portiere non funzionanti etc.) nel parcheggio privato del condominio. Tuttavia, probabilmente richiamati da qualche condomino infastidito dalla presenza del “rudere” nel giardino, gli agenti della Polizia Municipale hanno accertato l’assenza di assicurazione per responsabilità civile e, dato che il mio Cliente, proprietario dell’automobile, era stato già fermato qualche mese prima senza assicurazione per la responsabilità civile (e in quell'occasione era stato disposto il sequestro dell'auto di cui egli era stato designato custode), con Decreto del Prefetto, gli è stata irrogata un’ingente multa e gli è stata revocata la patente.
Ai sensi dell’art. 213, co. 8 C.d.S., espressamente richiamato dal Decreto del Prefetto, infatti: “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 1.984 a euro 7.937)). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario. ((163))”.
Anche con riferimento alla citata norma si pone un dubbio analogo a quello in precedenza citato, infatti l'art. 213, co. 8 C.d.S. fa riferimento ad un soggetto che, durante il periodo in cui il veicolo è sotto sequestro “circola abusivamente” con esso. Tuttavia, nonostante per consolidata dottrina nel concetto di circolazione sia incluso, come anticipato, anche il periodo di sosta dell’autovettura, nel caso in discorso, l’automobile considerata dal verbale era, non solo lasciata presso il cortile privato del condominio, ma del tutto inutilizzabile, come, seppure a titolo solo indiziario, prova il fatto che il mio Cliente aveva da poco acquistato la proprietà di un’altra autovettura.
Nel ricorso avverso il Decreto del Prefetto, si è evidenziato come, in primo luogo, un veicolo paragonabile ad un rottame non debba essere assicurato per responsabilità civile per poi concentrarsi su un aspetto fondamentale, ossia quello per cui il fatto che l’automobile sia parcheggiata nel parcheggio condominiale privato, dove, cioè, nessuno, se non i condomini, avrebbe ragione di entrare, si può assimilare al fatto che l’auto si trovi parcheggiata in un box, potendo, in tal caso, essere sfornita di assicurazione r.c.a..
La Corte di Cassazione civile, sez. II, sentenza 02.09.2008 n° 22035 ha pacificamente riconosciuto che se il veicolo è lasciato parcheggiato su una strada pubblica è necessario assicurarlo per i rischi della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e motore e dei natanti. Da ciò già si può derivare che nel caso si trovi in un parcheggio condominiale privato non si potranno ravvisare i medesimi obblighi.
In realtà, la conclusione tratta non è così scontata: nel corso del tempo, la giurisprudenza è sempre stata oscillante in merito al concetto di luogo pubblico o privato, essendo, talvolta, labile il confine.
Con la sentenza in allegato, il Giudice di Pace di Torino si è mostrato propenso ad accogliere una concezione più lata di area privata entro la quale può essere escluso l’obbligo di r.c.a., riferendosi al parcheggio condominiale e non al solo box privato. A bene vedere, si eviterebbero, in tal modo, discriminazioni tra coloro che posseggono un box personale -potendo lasciare presso esso l’autovettura anche priva di assicurazione r.c.a- e coloro che, invece, possono servirsi unicamente di un parcheggio condominiali, in uso anche ad altri condomini.
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