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Processo penale telematico, aggiornamento 5 febbraio 2021

Aggiornamento: 3 apr 2021


Come è noto, l’emergenza sanitaria che ormai conosciamo da più di un anno, ha determinato anche alcuni mutamenti nell’ambito del sistema giudiziario; in particolare, l’esigenza di evitare il contatto fisico, ha portato ad un notevole incremento dell’”informatizzazione” del processo.

Se in ambito amministrativo, prima e in ambito civile, poi, si erano già poste le basi per un processo telematico, maggiormente lontano da questo sistema era il processo penale. Anche per esso, tuttavia, si è dovuti intervenire in tal senso, in particolare con la previsione del deposito in via telematica di un gran numero di atti, ovvero della previa richiesta di accesso ai fascicoli in via telematica.

Il 21 gennaio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio che si è occupato principalmente del deposito telematico degli atti, al fine di evitare assembramenti, introducendo innovazioni che sarebbero divenute operative a partire dal 5 febbraio 2021.

Da questa data, è divenuta, appunto, operativa, nell’ottica di un’innovazione costante, la nuova versione del Portale del processo penale telematico (PPT) che ha reso possibile sia il deposito in via telematica di atti del dibattimento sia la consultazione di fascicoli processuali da parte degli avvocati letteralmente da remoto, grazie ad una completa digitalizzazione dei dati del TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Processuali). Si tratta, in particolare, della consultazione da parte dei difensori degli atti presenti nel gestore documentale TIAP-document@.

Si è introdotta, in definitiva, seppure solo per i difensori già costituiti, la possibilità di consultare da remoto gli atti dei fascicoli digitali presenti nel tiap-document@ e di consultare, in un futuro che ci si auspica possa essere davvero vicino, i dati del registro relativi alle date di rinvio delle udienze dibattimentali nonché al deposito delle sentenze (la sperimentazione della consultazione da remoto dei fascicoli processuali digitalizzati è iniziata il 25 gennaio negli uffici dei distretti di Corte di appello di Milano e Palermo).


Con riferimento al deposito telematico di nuovi atti, ai sensi di quanto previsto dal citato decreto del 21 gennaio, in vigore a partire dal 5 febbraio 2021, dovranno essere depositati in via telematica tali atti e documenti:

- la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato, ex art. 107 c.p.p.;

- l’istanza di opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p.;

- ogni forma di denuncia prevista dall’art. 333 c.p.p.;

- la querela ex art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale.


All’art. 1 del succitato decreto, si legge che il deposito di tali atti e documenti

avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.


L’utilizzo dell’avverbio esclusivamente evidenzia non solo la possibilità ma anche l’obbligo di utilizzare il sistema telematico per depositare gli atti indicati, per evidenziare la necessità imminente di variazione.

Il fatto di poter depositare telematicamente anche denunce e querele (con annessa la procura speciale), senz’altro potrebbe determinare un decongestionamento degli uffici giudiziari.

Un dato rilevante che merita di essere evidenziato è quello per cui di Decreto, nell’unico articolo di cui si compone, non contiene alcuna espressione collegata o collegabile normativamente all’emergenza epidemiologica in atto. L’assetto con esso introdotto, dunque, non è un intervento transitorio ma costituisce una normativa stabile e definitiva che nell’emergenza epidemiologica ha trovato l’occasione per procedere verso l’assestamento del processo penale telematico.




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